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In attesa di una più volte preannunciata Legge regionale che la aggiorni,
riportiamo il testo della Legge Regionale in vigore, la n. 81 del 1985.
Regione Lombardia. L.R. 14.12.85 n. 81 (Biblioteche e archivi)
LR 14-12-1985 n.81: Norme in materia di biblioteche e archivi storici di
Enti Locali o di interesse locale
SCHEDA SINTETICA di presentazione dei contenuti della Legge
FINALITA`
Promuovere e disciplinare l' organizzazione bibliotecaria regionale
attraverso:
- l' attuazione di una rete integrata di strutture e di servizi bibliotecari
e documentari;
- il coordinamento dei servizi bibliotecari e archivistici con le altre
istituzioni culturali operanti sul territorio;
- l' acquisizione, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la
pubblica fruizione dei beni librari e documentari;
- la realizzazione di sistemi informativi coordinati anche in relazione alla
rete bibliografica nazionale;
- la promozione di attività culturali correlate con i beni librari e
documentari.
RUOLO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Funzioni della Regione
La Regione esercita funzioni:
- di indirizzo, di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione
bibliotecaria regionale;
- amministrative attribuite dalla legislazione nazionale.
Funzioni delle Province
Predispongono i programmi bibliotecari provinciali pluriennali e i relativi
piani annuali di attuazione.
Sono delegate, inoltre, ad esercitare, per i rispettivi territori e
nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Regione, le funzioni
amministrative connesse all'attività ed allo sviluppo dei sistemi
bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali.
Funzioni dei Comuni
I Comuni, singoli o associati provvedono all'istituzione ed al funzionamento
dei sistemi bibliotecari locali, urbani o intercomunali, al coordinamento,
all'integrazione, alla diffusione dei servizi e delle risorse librarie e
documentarie esistenti nel relativo territorio e all'erogazione dei servizi
bibliotecari e documentari.
DESTINATARI DELL' INTERVENTO
Sistemi bibliotecari locali
I Sistemi bibliotecari intercomunali sono associazioni volontarie istituite
dai comuni mediante consorzio o
convenzione per ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti
scolastici o laddove l'ambito territoriale coincida con la zona montana,
dalla comunità montana.
In ogni sistema bibliotecario locale è individuata una biblioteca centro
sistema.
I Sistemi bibliotecari sono aperti alla partecipazione di ogni altra
biblioteca, archivio storico e nucleo documentario pubblico o privato,
operanti sul proprio territorio.
Compete ai sistemi bibliotecari locali coordinare i programmi delle biblioteche
associate, gli acquisti del materiale librario e documentario anche attraverso
forme di acquisto centralizzate, nonchè altre attività connesse
all'organizzazione ed alla gestione delle biblioteche associate nel sistema.
Biblioteche di Enti locali
Sono istituzioni culturali aperte al pubblico e costituiscono unità
di servizio dei sistemi bibliotecari locali e dell'organizzazione
bibliotecaria regionale; si distinguono in:
- biblioteche di base,
- biblioteche centro sistema,
- biblioteche dei capoluoghi di provincia,
- biblioteche d'importanza sovracomunale.
Archivi storici di pertinenza degli Enti locali
Gli enti locali provvedono all'istituzione, all'ordinamento ed al
funzionamento degli archivi storici ad essi affidati ai fini della loro
conservazione, conoscenza e pubblico utilizzo.
Biblioteche di interesse locale
Le biblioteche speciali e le biblioteche istituite e gestite da enti pubblici
non territoriali o da enti privati aperte al pubblico e che svolgano un
servizio di interesse locale, possono far parte dell'organizzazione
bibliotecaria regionale.
IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Programma regionale pluriennale
Il programma regionale pluriennale prevede:
a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi da realizzare nel triennio
successivo in relazione al consolidamento, funzionamento, promozione e
sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;
b) l'ammontare complessivo dei finanziamenti per gli interventi e per i
servizi relativi al raggiungimento degli obiettivi enunciati
precedentemente;
c) le linee di intervento e l'ammontare dei relativi finanziamenti da
destinare alle biblioteche di interesse locale e agli archivi storici di
pertinenza degli enti locali.
Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta
entro il 31 maggio dell'anno precedente al triennio di riferimento.
Criteri di riparto dei finanziamenti per Province e per tipo di intervento
I finanziamenti sono ripartiti per province tenuto conto percentualmente:
a) della popolazione residente;
b) delle condizioni di carenza nelle strutture e nei servizi bibliotecari;
c) della quota del bilancio provinciale destinata all'organizzazione
bibliotecaria;
d) dei precedenti programmi pluriennali provinciali e relative previsioni
di spesa e del grado di realizzazione degli impegni assunti con i programmi
stessi (quota comunque non superiore al 40 %).
Programmi provinciali pluriennali
Le Province, in conformità al programma regionale pluriennale e sulla
base dei programmi dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche
elaborano un proprio programma pluriennale.
Piani annuali di attuazione
I piani regionali annuali di attuazione del programma pluriennale sono
deliberati dalla Giunta regionale, sentita la commissione regionale competente
entro un mese dall' approvazione del bilancio.
La Giunta regionale eroga i finanziamenti alle province, le quali sono tenute
a trasmettere alla stessa i rispettivi piani annuali di attuazione.
Contestualmente ai piani annuali di attuazione possono essere portati a
variazioni al programma pluriennale.
RIFERIMENTI DI BILANCIO
Capitolo 2411-2018
Spese per la conoscenza, la rilevazione, la tutela e la valorizzazione del
patrimonio librario e documentario delle biblioteche, per la catalogazione e
l'informazione bibliografica, per la rilevazione dei dati attinenti
all'organizzazione bibliotecaria e per il funzionamento della biblioteca
regionale specializzata in biblioteconomia.
Capitolo 2411-2019
Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale delle biblioteche e
degli archivi storici.
Capitolo 2411-2021
Contributi a favore delle biblioteche di interesse locali e degli archivi
storici di pertinenza degli enti locali.
Capitolo 2411-2125
Contributi alle province per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche
e dei sistemi bibliotecari degli enti locali nonchè per l'esercizio
della delega.
RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI
Servizio Biblioteche e beni librari e documentari: per le competenze
generali
Ufficio sviluppo sistemi bibliotecari: per le attività delegate alle
amministrazioni provinciali
Ufficio tutela beni librari: per le attività relative agli archivi e
biblioteche speciali
Ufficio Sistemi informativi documentari, catalogazione e formazione: per
le attività di coordinamento bibliografico (incluso SBN) e di
formazione e aggiornamento del personale delle biblioteche.
TESTO DELLA LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA 14.12.1985, N.81
TITOLO I Organizzazione bibliotecaria regionale e Sistemi bibliotecari
locali (artt. 1-10 )
TITOLO II Biblioteche e Archivi storici (artt. 11-21 )
TITOLO III Programma e finanziamento dell'organizzazione bibliotecaria
regionale (artt. 22-27 )
TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali (artt. 28-30 )
Titolo 1 - Organizzazione bibliotecaria regionale e Sistemi bibliotecari
locali
art. 1 (Finalità)
1. La Regione Lombardia, in attuazione dei principi stabiliti
dall'art. 3 dello Statuto, promuove e disciplina l'organizzazione
bibliotecaria regionale allo scopo di contribuire all'informazione,
all'aggiornamento culturale, all'avanzamento degli studi e delle ricerche
e coordina i servizi di lettura, documentazione ed informazione sul proprio
territorio promuovendo la cooperazione bibliotecaria.
art. 2 (Organizzazione bibliotecaria regionale)
1. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme delle
strutture, dei servizi e delle attività della Regione e egli enti locali
ed è aperta ad ogni altra istituzione bibliotecaria e documentaria,
pubblica o privata, esistente sul territorio.
art. 3 (Obiettivi)
1. Obiettivi dell'organizzazione bibliotecaria regionale sono in particolare
i seguenti:
a) l'attuazione di una rete integrata di strutture e di servizi bibliotecari
e documentari sul territorio regionale;
b) il coordinamento dei servizi bibliotecari e archivistici con le altre
istituzioni culturali operanti sul territorio;
c) l'acquisizione, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la
pubblica fruizione dei beni librari e documentari;
d) la realizzazione di sistemi informativi coordinati che favoriscano la
conoscenza e l'utilizzazione dei beni librari e documentari esistenti nel
territorio regionale e l'accesso alla rete di informazione bibliografica
nazionale;
e) la promozione di attività culturali correlate con i beni librari e
documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità
proprie delle istituzioni bibliotecarie.
art. 4 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita funzioni di indirizzo, di coordinamento e di
programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale; esercita
inoltre le funzioni amministrative delegate al sensi del DPR 14-01-1972
n.3 art. 9 e ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione
nazionale.
2. In particolare la Regione:
a) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari locali e ne approva
l'istituzione;
b) determina i criteri per l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche
degli enti locali e degli archivi storici affidati agli enti locali;
c) formula e approva il programma regionale pluriennale e il piano annuale di
attuazione;
d) attua, mediante appositi programmi, gli interventi di edilizia e
attrezzatura bibliotecaria, secondo la normativa regionale vigente;
e) promuove direttamente gli interventi concernenti le biblioteche di
interesse locale e gli archivi storici di pertinenza degli enti locali;
f) promuove e coordina l'informazione bibliografica, nel rispetto degli
indirizzi generali degli organismi tecnici statali competenti;
g) coordina e attua la rilevazione, la tutela e la valorizzazione del
patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale
antico, raro e di pregio;
h) promuove e indirizza, nell'ambito delle strutture della Regione, in
collaborazione con le Università anche ai sensi del DPR 10-03-1982 n.162,
la formazione, la riqualificazione e la specializzazione del personale per
le biblioteche gli archivi storici e i relativi servizi;
i) coordina e attua la rilevazione dei dati attinenti alla organizzazione
bibliotecaria regionale;
l) promuove e attua direttamente interventi urgenti e straordinari di supporto
alle funzioni di cui al presente articolo;
m) assicura alle Province momenti di partecipazione e coordinamento per
l'attivazione della presente Legge;
n) cura un'apposita biblioteca regionale specializzata in biblioteconomia.
3. Nello svolgimento dell'attività di tutela, catalogazione, conservazione,
informazione relativa al patrimonio librario e documentario la Regione
collabora con amministrazione statale competente secondo la normativa vigente.
art. 5 (Funzioni delle province)
1. Le province predispongono i programmi bibliotecari provinciali pluriennali
ed i relativi piani annuali di attuazione secondo quanto previsto dal
Titolo 3 della presente Legge e concorrono alla formulazione dei programmi
regionali degli interventi di edilizia ed attrezzatura bibliotecaria con
proprie indicazioni di priorità secondo la normativa regionale vigente.
2. Le province sono delegate ad esercitare, per i rispettivi territori e
nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Regione, le funzioni amministrative
connesse all'attività ed allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e
delle biblioteche di enti locali, in particolare a:
a) promuovere e coordinare l'organizzazione ed il reciproco collegamento dei
sistemi bibliotecari locali, anche attraverso il potenziamento dei servizi
bibliotecari e documentari degli enti locali;
b) svolgere attività di consulenza e assistenza tecnica ai sistemi
bibliotecari locali ed alle singole biblioteche in ordine all'organizzazione
e al funzionamento dei loro servizi;
c) promuovere attività di aggiornamento professionale per il personale
addetto alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari locali;
d) curare la rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria
nel loro territorio.
3. Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del
sistema delle autonomie locali, i consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi
esercitano nel proprio ambito territoriale le funzioni spettanti alle
province, ai sensi della presente Legge.
art. 6 (Funzioni dei comuni)
1. I comuni, singoli o associati, concorrono all'organizzazione bibliotecaria
regionale, provvedendo all'istituzione e al funzionamento dei sistemi
bibliotecari locali, urbani o intercomunali, per il coordinamento,
l'integrazione la diffusione dei servizi e delle risorse librarie e
documentarie esistenti nel relativo territorio e all'erogazione dei servizi
bibliotecari e documentari secondo quanto disposto dalla presente Legge.
2. In particolare i comuni:
a) formulano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione relativi
alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari locali;
b) definiscono le previsioni di spesa e le quote di finanziamento da iscrivere
a bilancio;
c) forniscono le proprie biblioteche e i sistemi bibliotecari di personale
qualificato per l'erogazione dei servizi;
d) curano le biblioteche e gli archivi storici di loro pertinenza, approvano
i regolamenti delle biblioteche e ne nominano le commissioni in
conformità agli indirizzi della Regione;
e) programmano e curano le iniziative culturali volte a valorizzare il
patrimonio delle istituzioni bibliotecarie e documentarie;
f) propongono alla Regione interventi anche pluriennali per il recupero,
la conservazione, la valorizzazione e la tutela delle raccolte librarie e
documentarie, dandone comunicazione alle rispettive province.
art. 7 (Sistemi bibliotecari locali)
1. I sistemi bibliotecari locali, urbani e intercomunali, costituiscono lo
strumento attraverso il quale i comuni attuano la cooperazione bibliotecaria
e svolgono i compiti di cui al successivo art. 9 .
2. I sistemi bibliotecari urbani sono istituiti dai comuni capoluogo di
provincia o da comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti.
L'istituzione del sistema bibliotecario urbano non preclude al Comune
interessato di associarsi con altri comuni per l'istituzione di un sistema
bibliotecario intercomunale.
3. I sistemi bibliotecari intercomunali sono associazioni volontarie istituite
dai comuni mediante consorzio o convenzione per ambiti territoriali di norma
coincidenti con i distretti scolastici o laddove l'ambito territoriale
coincida con la zona montana, dalla comunità montana.
4. In ogni sistema bibliotecario locale è individuata una biblioteca centro
sistema.
5. I sistemi bibliotecari sono aperti alla partecipazione di ogni altra
biblioteca, archivio storico e nucleo documentario, pubblico o privato,
operanti sul proprio territorio.
art. 8 (Istituzione dei sistemi bibliotecari locali)
1. Il provvedimento istitutivo del sistema bibliotecario locale definisce:
a) l'ambito territoriale e la biblioteca centro sistema;
b) gli organi competenti ad amministrare il sistema, la composizione e le
attribuzioni relative;
c) il personale assegnato o comandato al sistema;
d) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri, nonchè le
modalità di svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 9 .
2. L'istituzione del sistema è sottoposta ad autorizzazione della Giunta
Regionale da adottarsi su richiesta degli enti locali interessati e previo
parere della Provincia competente per territorio.
art. 9 (Compiti dei sistemi bibliotecari locali)
1. Compete ai sistemi bibliotecari locali, secondo quanto definito dai
provvedimenti istitutivi e tenuto conto del coordina mento,
dell'organizzazione dei servizi predisposti dalle province:
a) il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate;
b) il coordinamento degli acquisti del materiale librario e documentario;
c) anche attraverso forme di acquisto centralizzate;
d) curare la formazione dei cataloghi collettivi e predisporre gli eventuali
sistemi informativi coordinati;
e) l'eventuale acquisizione e la gestione di un fondo Comune librario e
documentario del sistema;
f) l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario; la
consulenza biblioteconomica e l'informazione bibliografica;
g) il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la
valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza;
h) la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle
funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e
dell'informazione, del libro e del documento;
i) la collaborazione con strutture e servizi sociali e culturali, con
particolare riguardo alla scuola;
l) la predisposizione e la gestione dei servizi amministrativi comuni o di
carattere generale per le biblioteche e gli archivi storici afferenti al
sistema.
2. Alla biblioteca centro sistema compete comunque di assicurare agli utenti
del territorio del sistema il servizio di lettura di documentazione e di
informazione.
art. 10 (Convenzioni)
1. Al fine di attuare l'integrazione delle risorse bibliotecarie e documentarie
e favorire la cooperazione nell'erogazione dei servizi, i comuni, singoli o
associati, e le province possono stipulare convenzioni con altri soggetti
pubblici o privati.
Titolo 2 - Biblioteche e Archivi storici
art. 11 (Biblioteche di enti locali)
1. Le biblioteche di enti locali sono istituzioni culturali aperte al pubblico
e, purchè in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 13 ,
costituiscono unità di servizio dei sistemi bibliotecari locali e
dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
2. In particolare esse sono tenute a svolgere i seguenti servizi:
a) assicurare l'acquisizione, l'ordinamento, la conservazione, il progressivo
incremento del materiale librario e documentario nonchè promuoverne l'uso
pubblico;
b) salvaguardare il materiale librario e documentario che presenti
caratteristiche di rarità e di pregio;
c) raccogliere, ordinare e rendere fruibile il materiale librario e
documentario relativo al proprio territorio prodotto dagli enti locali,
da altre istituzioni e da privati;
d) adempiere all'obbligo reciproco del prestito del materiale librario e
documentario ammesso al prestito;
e) realizzare attività culturali che promuovano l'uso dei beni librari e
documentari;
f) collaborare, anche come centro di informazione, alle attività ed ai
servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul territorio degli enti
pubblici e privati.
3. Le biblioteche di enti locali attuano forme di collegamento e cooperazione
con altre biblioteche presenti sul territorio.
art. 12 (Tipologia delle biblioteche)
1. Le biblioteche di enti locali, afferenti alla organizzazione bibliotecaria
regionale, si distinguono in:
a) biblioteche di base, che assicurano, nel proprio ambito territoriale,
servizi di lettura, di consultazione, di prestito e di in formazione generale
con disponibilità di un patrimonio librario e documentario adeguato al
bacino di utenza;
b) biblioteche centro sistema che assicurano servizi di informazione generale
e specialistica e servizi di supporto anche alle biblioteche di base;
c) biblioteche dei capoluoghi di provincia, che, oltre ad assicurare i servizi
delle biblioteche di cui alla precedente lett. b), svolgono funzioni di
raccolta e conservazione di tutto il materiale librario e documentario
prodotto sul territorio provinciale, godono del diritto di stampa secondo
quanto prescritto dalla normativa vigente e collaborano all'informazione
bibliografica e alla realizzazione di sistemi informativi coordinati;
d) biblioteche di importanza sovracomunale che, indipendentemente dal numero
di abitanti del Comune in cui hanno sede, posseggono un patrimonio librario
e documentario particolare per natura e specializzazione e svolgono anche
compiti di conservazione.
I requisiti di questa tipologia sono accertati dal competente settore
della Giunta Regionale.
art. 13 (Requisiti delle biblioteche afferenti all' organizzazione
bibliotecaria regionale)
1. Sono unità di servizio dell'organizzazione bibliotecaria regionale le
biblioteche che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere dotate di un regolamento che ne disciplini l'organizzazione interna
e i relativi organi, nonchè le modalità di gestione dei servizi per
l'utenza;
b) disporre di locali e attrezzature adeguati;
c) disporre in rapporto alla propria funzione, di un patrimonio librario
e documentario adeguato e comunque non inferiore ai 3.000 volumi, organizzato
per la pubblica fruizione;
d) disporre almeno del catalogo alfabetico per autore del patrimonio librario
e documentario posseduto, compilato secondo le regole catalografiche
nazionali;
e) garantire una percentuale di incremento annuo del patrimonio librario e
documentario che consenta il rispetto degli standards bibliotecari indicati
dalla Regione;
f) svolgere con continuità un servizio per il pubblico, adottando orari
di apertura rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti
comunque non inferiore alle 12 ore settimanali;
g) avvalersi di personale professionalmente qualificato adibito ai servizi
della biblioteca.
2. La valutazione dei requisiti di cui al precedente comma viene compiuta
dal settore competente della Giunta Regionale.
art. 14 (Istituzione di nuova biblioteca)
1. I comuni, singoli o associati, che istituiscono una nuova biblioteca ai
sensi della presente Legge, sono tenuti all'osservanza dei requisiti di cui
al precedente art. 13 e ad acquisire il parere favorevole della provincia
competente.
2. I comuni possono provvedere alla istituzione di una biblioteca anche
associandosi fra loro.
art. 15 (Commissione della biblioteca)
1. Presso ogni biblioteca di ente locale è istituita una commissione con
compiti:
a) propositivi e consultivi in ordine al programma della biblioteca formulato
dall'ente locale;
b) di verifica sull'attuazione dello stesso e sull'applicazione del
regolamento della biblioteca;
c) di collegamento con l'utenza e di espressione e trasmissione delle sue
esigenze.
2. Il regolamento della biblioteca predisposto dall'ente locale deve
determinare le modalità di funzionamento della commissione e la sua
composizione, prevedendo tra i suoi membri le rappresentanze designate
dal Consiglio comunale o dai Consi gli circoscrizionali, nel rispetto delle
minoranze.
3. Della commissione fa parte di diritto il Sindaco o l'Assessore delegato e,
nel caso di comuni ripartiti in circoscrizioni, il Presidente o suo delegato.
4. Il bibliotecario o l'assistente di biblioteca fa parte della commissione
con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo.
5. La commissione può proporre modifiche al regolamento per quanto attiene
al proprio funzionamento.
art. 16 (Personale delle biblioteche di comuni singoli o associati)
1. Il personale tecnico addetto alle biblioteche di comuni, singoli o
associati, è costituito da bibliotecari e assistenti di biblioteca.
2. La responsabilità della biblioteca è affidata a bibliotecari o ad
assistenti di biblioteca in rapporto alla classificazione tipologica dell'ente
locale, alla complessità della organizzazione della biblioteca ed alla natura
specifica dei servizi erogati dalla stessa.
3. In particolare competono ai bibliotecari ed agli assistenti di biblioteca
le funzioni inerenti all'attuazione delle procedure in ordine all'acquisizione
del materiale librario e documentario, al suo ordinamento ed al solo uso
pubblico.
4. L'ente locale assegna la responsabilità della biblioteca:
a) ad un bibliotecario, nei comuni la cui popolazione sia superiore ai
10.000 abitanti;
b) ad un assistente di biblioteca nei comuni la cui popolazione sia compresa
fra i 5.000 e i 10.000 abitanti;
c) ad un assistente di biblioteca, anche a tempo parziale, nei comuni la cui
popolazione sia inferiore ai 5.000 abitanti; nell'ambito del coordinamento
del sistema bibliotecario locale, viene assicurata la piena utilizzazione di
tale personale.
5. I compiti esecutivi ed ausiliari sono svolti dal personale secondo i
livelli funzionali del relativo rapporto di impiego.
art. 17 (Formazione del personale per le biblioteche, gli archivi storici e
i relativi servizi)
1. Il Consiglio Regionale determina con propria deliberazione su proposta
della Giunta Regionale, a norma della lett. h), comma 2 del precedente
art. 4 , i profili professionali, i programmi didattici e le modalità
di accesso alle iniziative formative.
2. I comuni, singoli o associati, gli enti e i privati titolari o gestori
di biblioteche e archivi afferenti all'organizzazione bi bliotecaria
regionale favoriscono la partecipazione del relativo personale alle iniziative
formative in orario di servizio o comunque assicurando la retribuzione ai
partecipanti.
art. 18 (Assunzione del personale)
1. Ai posti di ruolo delle biblioteche di comuni, singoli o associati, si
accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.
2. Possono partecipare ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di
assistente di biblioteca coloro che sono in possesso rispettivamente del
diploma di laurea e del diploma di scuola media superiore.
3. Costituiscono titolo preferenziale la frequenza con esito positivo a corsi
di formazione e/o di specializzazione presso istituti universitari
nonchè eventuali attestati e certificati regionali di frequenza a corsi
di qualificazione, aggiornamento e specializzazione in materia riguardanti
l'organizzazione bibliotecaria.
4. Costituisce altresì titolo preferenziale l'aver prestato servizio, anche
non continuativo, per almeno un biennio svolgendo attività equipollenti a
quelle di bibliotecario o di assistente di biblioteca.
5. I bandi di concorso devono prevedere fra le materie di esame quelle
attinenti la biblioteconomia.
6. Nella commissione d'esame per bibliotecari responsabili di biblioteca, i
comuni, singoli o associati, di norma prevedono la presenza di un funzionario
del servizio biblioteche e beni librari e documentari della Giunta Regionale
o di un esperto designato dal servizio stesso, anche esterno alla Regione.
art. 19 (Deposito delle pubblicazioni)
1. I comuni depositano una copia delle pubblicazioni da loro curate nelle
proprie biblioteche e una copia presso la biblioteca centro sistema.
2. Le province e la Regione depositano una copia delle pubblicazioni da loro
curate nelle biblioteche dei comuni capoluogo di provincia e una copia presso
le biblioteche centro sistema.
art. 20 (Archivi storici di pertinenza degli enti locali)
1. Gli enti locali provvedono, in conformità alla normativa vigente, alla
istituzione, all'ordinamento ed al funzionamento degli archivi storici ad
essi affidati, ai fini della loro conservazione, conoscenza e pubblico uso.
2. Gli enti locali provvedono a istituire sezioni separate d'archivio e a
trasferirvi i documenti prodotti una volta che siano scaduti i termini per
la loro conservazione negli uffici.
3. Gli archivi storici possono trovare collocazione nei locali della
biblioteca per assicurare la conservazione e la consultazione degli stessi.
4. Presso la biblioteca del Comune sono comunque depositati, per la
consultazione, gli inventari dell'archivio storico del Comune mentre nella
biblioteca centro sistema sono depositati per la consultazione gli inventari
di tutti gli archivi storici dei comuni aderenti al sistema bibliotecario
locale.
5. La responsabilità degli archivi storici è affidata ad archivisti in
possesso del titolo di studio specifico.
art. 21 (Biblioteche di interesse locale)
1. Possono far parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale le
biblioteche speciali e le biblioteche istituite e gestite da enti pubblici
non territoriali o da enti privati che dispongano di significative raccolte
librarie e documentarie, siano aperte al pubblico e svolgano un servizio di
interesse locale o regionale.
Titolo 3 - Programma e finanziamento dell'organizzazione bibliotecaria
regionale
art. 22 (Programma regionale pluriennale)
1. Il programma regionale pluriennale di cui alla lettera c) del precedente
art. 4 , prevede:
a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi da realizzare nel triennio
successivo per i seguenti tipi di intervento:
a1) consolidamento e funzionamento dei sistemi bibliotecari locali istituiti
a norma del precedente art. 8;
a2) promozione e sviluppo dei sistemi bibliotecari locali anche attraverso il
potenziamento delle biblioteche centro sistema e il consolidamento delle
biblioteche che svolgono servizi significativi;
b) l'ammontare complessivo dei finanziamenti per gli interventi e per i
servizi di cui alla precedente lettera a), la ripartizione degli stessi per
province con l'osservanza dei criteri di cui al successivo art. 23,
specificando, in particolare, la quota dei finanziamenti riservati alle
province per l'esercizio o della delega;
c) le linee di intervento e l'ammontare dei relativi finanziamenti da
destinare alle biblioteche di interesse locale e agli archivi storici di
pertinenza degli enti locali nonchè a quanto previsto dalla lett. h),
comma 2, del precedente art. 4;
d) le modalità di vigilanza sull'attuazione degli interventi, le procedure
dei sistemi statistico-informativi e i criteri per la verifica dell'efficacia
degli interventi stessi.
2. Il programmna regionale concerne un arco pluriennale pari a quello del
bilancio pluriennale della Regione e fa riferimento alle previsioni
finanziarie del relativo bilancio pluriennale. L'individuazione effettiva
delle disponibilità finanziarie dei singoli anni è determinata comunque da
quanto finanziariamente previsto nei corrispondenti singoli bilanci annuali.
3. Il programma è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta
Regionale, entro il 31 maggio dell'anno precedente al triennio di riferimento,
ed è pubblicato sul BU della Regione Lombardia.
art. 23 (Criteri di riparto finanziario per Province e per tipi di intervento)
1. I finanziamenti previsti dalla lett. b), comma 1, del precedente
art. 22 , sono ripartiti per province temuto conto percentualmente:
a) della popolazione residente;
b) delle condizioni di carenza nelle strutture e nei servizi bibliotecari;
c) della quota del bilancio provinciale destinata all'organizzazione
bibliotecaria;
d) dei precedenti programmi pluriennali provinciali e relative previsioni
di spesa e del grado di realizzazione degli impegni assunti con i programmi
stessi.
2. La misura del finanziamento relativa alla lettera d) del comma precedente
deve essere comunque non superiore al 40%.
art. 24 (Programmi provinciali pluriennali)
1. Le province, in conformitA` al programma regionale pluriennale e
sulla base dei programmi di cui al successivo art. 25 , elaborano il
programma pluriennale di cui al precedente art. 5 .
2. Il programma provinciale pluriennale definisce:
a) gli interventi da realizzare per l'organizzazione bibliotecaria regionale,
secondo le tipologie di cui alla lettera a) del precedente art. 22 ;
b) le previsioni di spesa e i criteri di erogazione dei finanziamenti;
c) la previsione della quota del bilancio provinciale destinata alla
organizzazione bibliotecaria;
d) le modalitA` di controllo dei risultati e i criteri di
rendicontazione.
3. I programmi provinciali pluriennali sono trasmessi alla giunta regionale
entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento.
art. 25 (Programmi dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche)
1. I comuni, singoli o associati, per le loro biblioteche e i rispettivi
sistemi bibliotecari locali, definiscono il programma in rapporto alla
situazione e alle esigenze specifiche del proprio territorio.
2. Il programma individua:
a) gli interventi da realizzare nell'ambito delle tipologie di cui alla
lettera a) del precedente art. 22 ;
b) i servizi da privilegiare e sviluppare per l'effettuazione dei compiti di
cui ai precedenti artt. 9 e 11 ;
c) le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante le
convenzioni di cui al precedente art. 10 ;
d) le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle lettere
precedenti;
e) le previsioni delle quote dei bilanci comunali destinati agli interventi
e ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b);
f) le modalità di verifica dei risultati rispetto al programma regionale di
cui al precedente art. 22 .
art. 26 (Piani annuali di attuazione)
1. I piani regionali annuali di attuazione del programma pluriennale sono
deliberati dalla Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare
competente, entro un mese dall'approvazione del bilancio.
2. La Giunta Regionale eroga i finanziamenti alle province, le quali sono
tenute a trasmettere alla Giunta Regionale i rispettivi piani annuali di
attuazione.
3. Contestualmente ai piani annuali di attuazione possono essere portate
variazioni al programma pluriennale.
art. 27 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate a decorrere
dall'esercizio finanziario 1986:
a) spese per la realizzazione degli interventi
previsti dal precedente art. 4, II comma, lettere f), g), i) e n);
b) spese per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente art. 4, II comma, lettera h);
c) spese per la promozione e l'attuazione diretta degli interventi di cui al precedente art. 4, II comma, lettera l);
d) contributi per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente art. 4, II comma, lettera e);
e) contributi alle Province per il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche degli enti locali, nonchè per l'esercizio della delega di cui al precedente art. 5.
2. Alla determinazione delle spese per gli interventi previsti dal precedente comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, I comma, della LR 31.03.1978, n. 34.
3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986, Parte I, ambito 2, settore 6, finalità 1, attività 1 saranno istituiti:
a) il capitolo 1.2.6.1.1.2018 "Spese per la conoscenza, la rilevazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e documentario delle biblioteche, per la catalogazione e l'informazione bibliografivca, per la rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria e per il funzionamento della biblioteca regionale specializzata in biblioteconomia";
b) il capitolo 1.2.6.1.1.2019 "Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale delle biblioteche e degli archivi storici";
c) il capitolo 1.2.6.1.1.2020 "Spese per la promozione e l'attuazione diretta di interventi urgenti e straordinari di supporto alle funzioni d'indirizzo, di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale";
d) il capitolo 1.2.6.1.1.2021 "Contributi a favore delle biblioteche di interesse locale e degli archivi storici di pertinenza degli enti locali";
e) il capitolo 1.2.6.1.1.2125 "Contributi alle Province per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari degli enti locali, nonchè per l'esercizio della delega".
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 è abrogata la lettera E/a dell'art. 2 della LR 10.06.1981, n. 31
Titolo 4 - Disposizioni transitorie e finali
art. 28 (Abrogazione e modifica di norme)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 sono abrogati:
a) la LR 04-09-1973 n.41;
b) gli artt. 2 e 4, limitatamente alla parte relativa alle biblioteche della
LR 25-08-1977 n.41.
2. Gli atti e i provvedimenti amministrativi già assunti a norma delle
Leggi Regionali di cui al precedente comma continua no a produrre i propri
effetti amministrativi.
3. Possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari
esecutivi, atti a dar corso ai provvedimenti di cui al precedente comma 2.
4. Il servizio biblioteche del settore cultura e informazione di cui alla
LR 01-08-1979 n.42, e successive modificazioni assume la denominazione
"Servizio Biblioteche e Beni Librari e Documentari" e le relative funzioni
sono modificate come da allegato a che fa parte integrante della presente
Legge.
art. 29 (Norma transitoria)
1. Per la durata di 3 anni dall'entrata in vigore della presente Legge, in
deroga a quanto stabilito dal Titolo 3, sono ammessi finanziamenti per le
biblioteche che non hanno i requisiti minimi e per il consolidamento delle
biblioteche non ancora associate in sistemi bibliotecari locali.
2. Il programma pluriennale 1986-1988 è approvato dal Consiglio
Regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro 3 mesi dall'entrata
in vigore della presente Legge.
3. I programmi provinciali pluriennali 1986-1988 sono trasmessi alla Giunta
Regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.
NOTE
pubblicazione BU 16-12-1985 n.50, II suppl. ord.
pagina a cura di pb&cc. Ultimo aggiornamento 03.08.2000
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